Così si legge infatti nel comma 9-bis dell’articolo 189 del Codice della Strada, secondo il quale: "l’utente della strada, nel caso di incidente, da cui sia derivato un danno ad uno o più animali (d’affezione, da reddito o protetti), ha l’obbligo di arresto per porre in essere ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso".
In forza della legge:
1. sono ritenuti “animali d’affezione” i cani ed i gatti;
2. sono definiti “da reddito” quelli detenuti a scopo di lucro e, sostanzialmente, gli animali d’allevamento;
3. si catalogano tra di quelli di “genere protetto” le specie di fauna omeoterma
Dunque, in caso d’impatto, l’obbligo è chiaro: fermarsi e prestare soccorso (ove sia possibile) oppure fare accorrere sul posto un Veterinario od una forza di Polizia; in pratica né più né meno di ciò che si è obbligati a fare nel caso di incidenti da cui siano derivati danni ad esseri umani.
A prescindere dalla sua mole, l’animale (nell’attesa dei soccorsi) non deve essere rimosso, e chi ha chiamato i soccorritori deve attendere sul posto il loro arrivo.
In alternativa può essere richiesto pure l’intervento delle ASL competenti, quello degli operatori dei Centri di Recupero della Fauna Selvatica e dello Studio Veterinario più vicino al luogo dell'incidente.
Chi non abbia prestato il debito soccorso è sanzionato in via amministrativa (oltre 1.500 euro); mentre chi non abbia fatto tutto il possibile per assicurare un tempestivo intervento degli organi preposti incorrerebbe in una afflizione pecuniaria, un pò più "tenue", che supera di poco i 300 euro.
Se l'animale in questione dovesse essere morto nell'impatto, è sufficiente fare intervenire una forza di Polizia; la morte dovrà essere ratificata da un medico veterinario; e (nei casi più delicati) la carogna potrebbe essere sottoposta ad esame autoptico nell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio.
Gli accertamenti successivi serviranno per l’individuazione delle responsabilità dell’accaduto, e per decidere chi debba assolvere al pagamento delle spese e degli eventuali danni.
L'articolo 189 del Codice della Strada delinea chiaramente le responsabilità degli automobilisti in caso di incidenti che coinvolgano animali. |
Le linee-guida di questo decreto sono ben chiare, anche se non mancano le "mancanze": per esempio, la normativa non stabilisce chi debba pagare le spese di soccorso e gli eventuali interventi chirurgici, e non fa nemmeno distinzione in funzione del tipo e delle dimensioni dell’animale; perciò le spese relative all’utilizzo dei mezzi di soccorso s’intendono poste a carico dei conducenti (pubblici o privati) coinvolti, mentre le spese per il recupero, il trasporto e le cure dell’animale vengono poste a carico del soccorritore.